Celebrazione del Battesimo

 

 

 

Si invitano i Signori Genitori a prendere contatti con i Sacerdoti già durante i mesi della gravidanza, per una prima conoscenza e condivisione del tempo dell’attesa. Sarà utile, inoltre, stabilire insieme le modalità della preparazione alla Celebrazione del Battesimo.

 

Circa la scelta del Padrino/Madrina il Codice di diritto canonico recita:

Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino e/o madrina, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino/madrina, è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al Parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

Pertanto il padrino e/o madrina DICHIARA: di aver compiuto 16 anni di età (can. 874 §2 del C.D.C.); - di essere battezzato/a, cresimato/a e di aver ricevuto la Prima Comunione (can. 874 §3); - di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato il divorzio (can. 874 §3); - di non essere irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (can. 874 §4); - di impegnarsi a condurre una vita cristiana conforme alla fede e all’incarico che si assume (can. 874 §3). 

 

Per il servizio fotografico, durante la Celebrazione, è necessario che l'operatore sia abilitato presso la Diocesi di Nardò-Gallipoli, oppure si impegni, dopo averne preso visione, a rispettare il regolamento diocesano firmando l'apposito modulo.